Repubbliche Marinare: Comitato cittadino al lavoro per la 69esima edizione

Nei giorni scorsi la prima riunione operativa a Palazzo Gambacorti Si è tenuta nei giorni scorsi a Palazzo Gambacorti la prima seduta del rinnovato Comitato cittadino delle Repubbliche Marinare. All’ordine del giorno l’organizzazione della 69esima edizione dell’appuntamento e l’avvio del lavoro di programmazione delle attività per il mandato 2023-2028. L’assessore alle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa ha fatto il punto sull’organizzazione dell’edizione del 2024 e sulle problematiche emerse in sede di Comitato generale in merito all’individuazione della data della manifestazione. Al momento l’appuntamento è previsto per il 14 settembre a Genova ma Venezia ha espresso delle perplessità su questa data perché nello stesso giorno è in programma anche la Regata di Burano. L’assessore allo sviluppo sportivo delle regate ha invece affrontato gli aspetti tecnico-sportivi dell’evento, illustrando le principali novità di quest’anno. Per la prima volta gli atleti possono utilizz

PALAZZO GAMBACORTI EMANA L' ORDINANZA CONTRO IL DEGRADO ALLA STAZIONE FISSANDO REGOLE E DIVIETI

E nel tentativo di contrastare un degrado ed un' illegalita' colpevolmente tollerati da oltre un decennio,viene emanata quest' ordinanza antidegrado da parte di palazzo Gambacorti nel tentativo palese di recuperare consensi in vista delle prossime scadenze elettorali. Ordinanza che segue i dettami del recente decreto sulla sicurezza varato dal ministro dell' interno Minniti che si propone di combattere il degrado e l' illegalita' nelle aree urbane italiane a forte rischio degrado. Ovviamente queste ordinanze non riescono nemmeno ad eliminare " i sintomi " di queste gravissime problematiche, mentre si dovrebbe combattere alla radice questi problemi, che vanno chiamati per nome e cognome : immigrazione - invasione e sistema giudiziario italiano allo sfascio perche' manca la certezza della pena.
E.M


 COMUNE DI PISA

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE
EX ART. 50 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E S.M.I.
OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECORO E DEGRADO URBANO NELLA
ZONA DELLA STAZIONE CENTRALE DI PISA.
CONSIDERATO
che la situazione attuale del traffico ferroviario in Toscana evidenzia una marcata
concentrazione in prossimità della stazione di Pisa, che negli ultimi anni ha visto un
consistente incremento del proprio flusso passeggeri, siano essi turisti, pendolari, studenti o
viaggiatori;
che l’area contigua alla Stazione centrale di Pisa è divenuta pertanto un luogo frequentato ed
attraversato da tale consistente flusso, oltre che da quello costituito dai residenti dell’area e
dai fruitori dei servizi di trasporto pubblico locale ivi presenti;
che l’area della Stazione centrale è altresì caratterizzato da un consistente numero di esercizi
commerciali e strutture turistico-alberghiere in virtù della presenza dei flussi sopra
richiamati;
che la medesima area vede comunque il permanere di numerose abitazioni private coi
relativi residenti e di numerosi servizi pubblici;
CONSIDERATO
che la compresenza e la costante crescita di elevati flussi di passeggeri, di esercizi
commerciali, di residenti, di servizi pubblici ha progressivamente comportato anche
situazioni di incuria e degrado del territorio e dell’ambiente, per fenomeni legati a
comportamenti di inciviltà o di illegalità quali l’utilizzo come giaciglio degli arredi e del
verde pubblici, l’impedimento della fruibilità del suolo pubblico e degli accessi agli
immobili ed alle infrastrutture attraverso condotte quali sedersi o sdraiarsi su soglie, gradini,
pavimentazioni, muretti, ecc., malgrado la presenza di panchine e locali pubblici atti allo
scopo;
che tali situazioni sono spesso accompagnate o legate a fenomeni di abuso di alcolici
consumati sugli spazi pubblici, sovente causa di risse e resistenze alla Forza Pubblica,
nonché di schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica, soprattutto in orario pomeridiano,
serale e notturno;
che l’abuso di alcolici consumati su spazi pubblici è legato in larga parte all’acquisto a basso
costo presso esercizi non autorizzati alla somministrazione degli alcolici stessi;
 che sussiste il fenomeno della dispersione nell’ambiente dei contenitori in vetro degli
alcolici stessi, che - abbandonati o frantumati al suolo – costituiscono un pericolo per
l’incolumità pubblica;
come tali fenomeni stiano assumendo una proporzione tale da recare pregiudizio del decoro
e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e
del riposo dei residenti, nonché della fruibilità dell’area da parte di residenti, turisti,
passeggeri e studenti;
CONSIDERATO ALTRESI’
che l’Amministrazione Comunale, al fine di consentire una maggiore vivibilità e fruibilità
dell’area della Stazione, ha presentato un ampio progetto di riqualificazione e sicurezza
urbana ai sensi del DPCM 25 maggio 2016, ottenendo col DPCM 6 dicembre 2016 il
finanziamento governativo di €. 18 ml.;
che l’Amministrazione Comunale ha in corso una serie di interventi sugli spazi urbani nella
zona della Stazione Centrale (esemplificando: recinzione e manutenzione del verde
pubblico, cancellazione scritte e rimozione affissione abusive, potenziamento del sistema di
raccolta dei rifiuti, definizione di nuovi spazi per parcheggio auto, scooter e biciclette,
manutenzione camminamenti coperti, implementazione del sistema di videosorveglianza
urbana e di illuminazione pubblica) e che tali interventi possono essere vanificati dai
comportamenti di inciviltà sopra richiamati;
che l’Amministrazione Comunale ha attivato le procedure interne per la presentazione al
Consiglio Comunale di un nuovo Regolamento di polizia urbana che interverrà sulle
condotte di degrado ed insicurezza presenti in viarie situazioni della città, tra le quali l’area
della Stazione centrale;
DATO ATTO
che sono state sentite le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi
commerciali interessate in data 11 settembre 2017, anche al fine di raggiungere un equo
contemperamento della libertà di iniziativa economica con il perseguimento dell’interesse pubblico;
VALUTATO
che, nelle more dei citati interventi e onde evitare che le azioni di decoro urbano in corso vengano
vanificate dai sopra riportati comportamenti di inciviltà, sussiste l'urgente necessità di
provvedimenti di divieto volti a superare le situazioni di grave incuria o degrado del territorio,
dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con
particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche
intervenendo in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche, al fine di favorire l’instaurarsi di condotte più idonee alla civile convivenza ed al
decoro urbano;
VISTI
il disposto dell’art. 54 della legge n. 120 del 29/7/2010 “I titolari e i gestori degli esercizi
muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità,
spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque
somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli
gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono
riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in
considerazione di particolari esigenze di sicurezza.” e “I titolari e i gestori degli esercizi di
vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di
bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, (…).”
il comma 5 dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato
dalle legge18 aprile 2017, n. 48: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate
dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente
necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio,
dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti (…) anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”
il disposto dell’art. 12, comma 1 del Decreto Legge 14/2017 convertito con modifiche con la
Legge 18 aprile 2017, n. 48: “1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate,
nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore
l'applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici
giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.”
la Circolare del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2017 con la quale, in applicazione della
norma di legge sopra richiamata, richiama quale ipotesi per l’emanazione di misure
indifferibili ed urgenti la necessità di un superamento di “situazioni di grave incuria o
degrado del territorio, dell’ambiente ovvero della vivibilità urbana per quanto, in
particolare, concerne le esigenze di salvaguardia della tranquillità e del riposo dei
residenti”;
l’art. 7 della Legge 241/90, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da
particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell’urgenza
di dare immediata tutela all’interesse del decoro urbano e della tranquillità e del riposo dei
residenti) non è comunicato l’avvio del procedimento;
la delibera di Giunta Municipale n° 131 del 16/10/2008;
ORDINA
per i motivi indicati in premessa, a decorrere dal giorno 29 settembre 2017 e fino al giorno
31 dicembre 2017
nelle seguenti vie e piazze del territorio comunale di Pisa:
piazza della Stazione;
viale Antonio Gramsci;
via Pietro Mascagni, dal numero civico 2 al numero civico 24 e dal numero civico 9 al
numero civico 27;
via Cesare Battisti, dal numero civico 2 al numero civico 12 e dal numero civico 1 al
numero civico 19;
Largo Padri della Costituzione;
Via Riccardo Zandonai;
Via Massimo D’Azeglio, da via Riccardo Zandonai a Piazza Vittorio Emanuele II;
Piazza Vittorio Emanuele II;
Via Benedetto Croce, da via Gian Battista Queirolo a Piazza Vittorio Emanuele II;
Via Gian Battista Queirolo, da numero civico 3 al numero civico 25 e marciapiede
antistante;
Via Francesco Bonaini, da numero civico 90 a numero a numero civico 108 e da numero
civico 85 a numero civico 125;
Via Filippo Corridoni, da via Colombo a Piazza della Stazione;
nelle aree di cui sopra si intendono compresi anche i loggiati e le Gallerie A e B di viale
Gramsci, i loggiati della Stazione Centrale, del Palazzo ex Amministrazione Provinciale,
delle Poste Italiane, della Camera di Commercio, la piazza antistante al murale di Haring;
a) Il divieto di sedersi, sdraiarsi o dormire:
sul suolo pubblico o ad uso pubblico,
sulla soglia, sulla pavimentazione, sui muretti, sui gradini posti all’esterno degli
edifici pubblici e privati, dei monumenti e dei luoghi di culto;
sugli spazi verdi e sugli arredi urbani (ivi comprese rastrelliere per biciclette).
Il divieto di sedersi di cui alla presente ordinanza non si applica sulle panchine e nelle
aree dei pubblici esercizi o aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività,
legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico.
b) Il divieto di sdraiarsi o dormire sulle panchine.
c) Il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi genere nelle strade o piazze
pubbliche o aperte al pubblico transito, salvo che detto consumo avvenga all’interno dei
locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza
dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico.
nelle seguenti vie e piazze del territorio comunale di Pisa:
piazza della Stazione;
viale Antonio Gramsci;
via Pietro Mascagni, dal numero civico 2 al numero civico 24 e dal numero civico 9 al
numero civico 27;
Via Benedetto Croce, da via Gian Battista Queirolo a Piazza Vittorio Emanuele II
(piazza Vittorio Emanuele II esclusa);
Via Gian Battista Queirolo da numero civico 3 a numero civico 25;
Via Francesco Bonaini, da numero civico 90 a numero a numero civico 108 e da numero
civico 85 a numero civico 125;
Via Filippo Corridoni, da via Colombo a Piazza della Stazione;
nelle aree di cui sopra si intendono compresi anche i loggiati e le Gallerie A e B di viale
Gramsci, ed i loggiati della Stazione Centrale.
d) Il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore
19:00 fino alle 24:00
e) Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 fino
alle 3:00 in contenitori di vetro o lattine, salvo che il consumo nei sopra citati contenitori
avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche
esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo
pubblico.
ORDINA ALTRESI’
ai titolari degli esercizi commerciali che insistono nell’area di applicazione della presente
ordinanza di esporre in vetrina, e comunque in maniera ben visibile dal pubblico all’esterno,
l’avviso recante i divieti contemplati dalla presente ordinanza e che sarà loro consegnato
dall’Amministrazione Comunale.
DISPONE CHE
l’inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza
penale per fatti costituenti reato, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 12, comma 1, del
Decreto Legge 14/2017 convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017 n. 48, è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con
pagamento in misura ridotta sin d’ora fissata in € 100,00, salve spese di notifica e altri oneri
di legge e di procedimento, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro
amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell’art. 13 L.
689/1981
la presente ordinanza sia affissa all’Albo pretorio informatico per tutta la durata di validità
della medesima.
la presente ordinanza sia comunicata:
o alla Polizia Municipale del Comune di Pisa
o allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Pisa
o all’Ufficio Controllo Attività Economiche del Comune di Pisa
o al Prefetto per l’esecuzione da parte delle Forze dell’Ordine.
RENDE NOTO CHE
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:
Comando Polizia Municipale Pisa, via C. Battisti, 53, tel. 050-910811;
Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.
241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Comando Polizia
Municipale, Dott. Michele Stefanelli;
Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento
Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al
Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
Il Sindaco
Marco Filippeschi
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 

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